L`impresa, ai sensi del Decreto del 22 gennaio 2008 n°37 recante norme per la sicurezza degli impianti, è abilitata, salvo le eventuali limitazioni più sotto specificate, all`installazione, alla trasformazione, all`ampliamento e alla manutenzione degli impianti di cui all`Art. 1 del Decreto n° 37/2008 come segue:
1) Lettera A
impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell`energia elettrica, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, nonchè gli impianti per l`automazione di porte, cancelli e barriere.
2) Lettera B
impianti radiotelevisivi, le antenne e gli impianti elettronici in genere.
3) Lettera C
impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione di qualsiasi natura o specie, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, e di ventilazione ed aerazione dei locali.
4) Lettera G
impianti di protezione antincendio. Limitatamente a: impianti elettronici.